La legge pakistana sulla blasfemia

La legge pakistana sulla blasfemia

L. 298 Pronunciare qualsiasi parola, emettere qualsiasi suono, compiere qualsiasi gesto o collocare qualsiasi oggetto in vista con l’intenzione deliberata di ferire i sentimenti religiosi di qualsiasi persona.

1 anno di reclusione, o multa, o entrambi.

L. 298A Uso di espressioni dispregiative ecc. nei confronti di personaggi sacri.

3 anni di reclusione, o multa, o entrambi.

L. 295 Danneggiare o profanare luoghi di culto, con l’intento di insultare la religione di qualsiasi classe.

Fino a 2 anni di reclusione, o multa, o entrambi.

L. 295A Atti intenzionali e dolosi volti a oltraggiare i sentimenti religiosi di qualsiasi classe insultandone la religione o le credenze religiose.

Fino a 10 anni di reclusione, o multa, o entrambi.

L. 295B Profanazione, ecc., del Corano

Reclusione a vita

L. 295C L’uso di espressioni dispregiative, verbali, scritte, dirette o indirette, ecc. che diffamano il nome di Maometto o di altri profeti.

Pena di morte obbligatoria e multa.

Il processo deve svolgersi in una Corte d’Assise presieduta da un giudice musulmano.

Share the Post:
Like the post:

Related Posts

Questo sito è registrato su wpml.org come sito di sviluppo. Passa a un sito di produzione con la chiave remove this banner.