La legge pakistana sulla blasfemia
L. 298 Pronunciare qualsiasi parola, emettere qualsiasi suono, compiere qualsiasi gesto o collocare qualsiasi oggetto in vista con l’intenzione deliberata di ferire i sentimenti religiosi di qualsiasi persona.
1 anno di reclusione, o multa, o entrambi.
L. 298A Uso di espressioni dispregiative ecc. nei confronti di personaggi sacri.
3 anni di reclusione, o multa, o entrambi.
L. 295 Danneggiare o profanare luoghi di culto, con l’intento di insultare la religione di qualsiasi classe.
Fino a 2 anni di reclusione, o multa, o entrambi.
L. 295A Atti intenzionali e dolosi volti a oltraggiare i sentimenti religiosi di qualsiasi classe insultandone la religione o le credenze religiose.
Fino a 10 anni di reclusione, o multa, o entrambi.
L. 295B Profanazione, ecc., del Corano
Reclusione a vita
L. 295C L’uso di espressioni dispregiative, verbali, scritte, dirette o indirette, ecc. che diffamano il nome di Maometto o di altri profeti.
Pena di morte obbligatoria e multa.
Il processo deve svolgersi in una Corte d’Assise presieduta da un giudice musulmano.

